1Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater e 609 quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni2.Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.(1) L'articolo aggiunto dall’art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172, con cui è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori.(2) La norma si pone in rapporto di specialità rispetto alla condotta di cui all'art. 414, dal quale si differenzia per la specificità delle fattispecie delittuose cui è finalizzata la condotta.Ratio LegisLa norma è diretta a tutelare l'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale.La norma predispone una particolare tutela all'ordine pubblico, potenzialmente minacciato dall'istigazione e dall'apologia a commetter delitti di pedofilia e di #pedopornografia.Per istigazione è da intendersi la determinazione o il rafforzamento in altri di un proposito criminoso, ovvero il far insorgere un proposito prima inesistente o rafforzare un proposito già presente.Inoltre, il reato può realizzarsi sia in forma commissiva che omissiva, qualora si tenga una condotta silenziosa violando i propri obblighi di garanzia.Viene richiesta una certa contestualità cronologica tra tra istigazione e fatto istigato, venendo altrimenti meno il presupposto dell'idoneità dell'azione.La giurisprudenza maggioritaria qualifica il delitto come reato di pericolo concreto, in cui va accertata la concreta idoneità della condotta, per il suo contenuto, per i destinatari e per le circostanze di fatto, a provocare i delitti di pedofilia e di #pedopornografia.L'apologia si concreta in una particolare forma di manifestazione del pensiero che, se diretta a far commettere delitti, rappresenta una modalità di istigazione indiretta. Difatti, a differenza della mera istigazione di cui al primo comma, l'apologia non è diretta alla persona, ma la spinta motivazionale deriva dalla approvazione, glorificazione, esaltazione di attività contrarie alle norme penali contro la pedofilia e la pedopornografia di cui all'elenco del primo comma, idonea a turbare l'ordine pubblico.Dato il necessario accertamento del pericolo concreto, non possono essere invocate a propria scusa finalità artistiche, letterarie, storiche e di costume, qualora vi sia comunque una volontà istigatoria o apologetica.apologia /a·po·lo·gì·a/ sostantivo femminileDiscorso a difesa o esaltazione di una dottrina religiosa o politica.pedopornografia /pe·do·por·no·gra·fì·a/ sostantivo femminilePornografia che utilizza come soggetti bambini e adolescenti.